Attività

Clausole valutative: L.R. 29 maggio 2025, n. 8 - Marche

Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità

Art. 27
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia al Consiglio una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di questa legge.
2. La Commissione assembleare competente in materia di famiglia, esaminata la relazione, può riferire al Consiglio per l'assunzione delle opportune determinazioni.