Attività

Clausole valutative: L.R. 28 maggio 2025, n. 6 - Lombardia

Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia

Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel migliorare la consapevolezza sulle caratteristiche della celiachia e sulle cure e i servizi disponibili per le persone che ne sono affette. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione. La relazione descrive:
a) le indicazioni emerse dall'attività della Cabina di regia sulle strategie di intervento;
b) le iniziative realizzate per promuovere punti informativi e azioni di sensibilizzazione, i soggetti coinvolti e gli esiti raggiunti;
c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.
2. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a predisporre la relazione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
4. Il Consiglio regionale assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.