Attività
Clausole valutative: L.R. 4 aprile 2025, n. 20 - Calabria
Art. 12
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché dei dati della Banca dati BES e del contributo della Rete BES di cui all’articolo 8, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni sui seguenti aspetti:
a) analisi quantitativa e qualitativa dei percorsi di individuazione precoce degli alunni con BES e, in particolare, con APC;
b) analisi e monitoraggio delle misure educative e didattiche di cui all’articolo 6;
c) istituzione e attivazione della Banca dati BES e della Rete BES di cui all’articolo 8;
d) adozione del regolamento regionale di cui all’articolo 8;
e) sottoscrizione dei protocolli d’intesa di cui all’articolo 9;
f) quantificazione e monitoraggio della istituzione, negli istituti scolastici, degli Sportelli di ascolto di cui all’articolo 10 e monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, delle richieste di accesso ai colloqui ivi previsti;
g) redazione delle linee guida, per favorire l’inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, di cui all’articolo 11.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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