Attività
Clausole valutative: L.R. 22 aprile 2025, n. 4 - Lombardia
Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento
Art. 9
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nella prevenzione e nel contrasto alle forme di sovraindebitamento. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che informa e descrive:
a) l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento sul territorio regionale, dando conto di eventuali differenze nella sua diffusione per territori e per fattori di causa;
b) le forme di collaborazione promosse dalla Regione con soggetti pubblici e privati, i soggetti coinvolti, gli accordi raggiunti e le azioni di coordinamento svolte;
c) le misure di formazione, sensibilizzazione e prevenzione attivate, tra quelle previste agli articoli 4 e 5, i soggetti coinvolti, i destinatari raggiunti, le risorse assegnate e utilizzate;
d) le forme di sostegno, di cui all'articolo 6, rese disponibili e quelle più richieste da chi intraprende una procedura di sovraindebitamento, le risorse ad esse dedicate e gli esiti prodotti;
e) l'andamento delle domande di composizione della crisi presentate e accolte per territorio, distinguendo per tipologia di soggetti ammissibili, per fattispecie di procedura richiesta e per stadio raggiunto;
f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione di possibili proposte per superarle.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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