Attività
Clausole valutative: L.R. 14 aprile 2025, n. 4 - Puglia
Art. 11
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta entro il mese di marzo al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della stessa.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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