Attività
Clausole valutative: L.R. 5 marzo 2025, n. 2 - Veneto
Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto
Art. 10
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l’attrazione degli investimenti nella Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive le azioni e gli interventi progressivamente attivati, relazionando sull’attuazione degli Accordi di cui alla presente legge e, in particolare, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i progetti approvati, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le risorse impegnate ed erogate, evidenziandone i risultati ottenuti anche in termini occupazionali, e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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