Attività

Clausole valutative: L.R. 12 marzo 2025, n. 3 - Veneto

Interventi a sostegno dei gemellaggi

Art. 4 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.