Attività
Clausole valutative: L.R. 9 aprile 2024, n. 16 - Piemonte
Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo
Art. 39
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione del randagismo, nonché alla protezione e alla tutela della salute e del benessere degli animali d'affezione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive, in particolare:
a) un quadro dei servizi dedicati agli animali d'affezione;
b) lo stato di attuazione della legge, le disposizioni delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto;
c) il contributo dato dagli adempimenti e attività previste dalla legge al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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