Attività

Clausole valutative: L.R. 25 marzo 2024, n. 3 - Lazio

Istituzione del fattore famiglia

Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia e dall’Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all’articolo 10 della l.r. 32/2001, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio e sulla base dei dati e delle informazioni raccolti ed elaborati attraverso la piattaforma di cui all’articolo 4, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca, in particolare, le seguenti informazioni:
a) efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni agevolati che derivano dall’applicazione del fattore famiglia, ivi inclusa l’applicazione introdotta in via sperimentale ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
b) ammontare delle risorse finanziarie regionali, statali ed europee, da destinare all’applicazione del fattore famiglia, anche in considerazione delle eventuali maggiori spese ovvero delle minori entrate a carico dei comuni derivanti dai servizi e dalle prestazioni agevolati;
c) tipologia, numero e composizione delle famiglie in grado di beneficiare dei servizi e delle prestazioni agevolati a seguito dell’applicazione del fattore famiglia anche in via sperimentale.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dall’avvio della piattaforma di cui all’articolo 4, comma 1, e successivamente con cadenza annuale.