Attività

Clausole valutative: L.R. 15 marzo 2024, n. 11 - Calabria

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)

Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza annuale, dalla entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4, invia alla commissione consiliare competente la relazione sull’attuazione della presente legge regionale.
2. La relazione riguarda:
a) l’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 3;
b) le attività dell’Ufficio di statistica regionale di cui all’articolo 4;
c) le attività della commissione statistica regionale di cui all’articolo 5;
d) il PSR di cui all’articolo 6 e la sua attuazione;
e) la fruizione dei dati statistici nell’ambito del portale Calabria Open Data.