Attività

Clausole valutative: L.R. 14 marzo 2024, n. 8 - Calabria

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regional

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla programmazione e predisposizione degli interventi finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi legati alla fibromialgia e alla elettrosensibilità. A tal fine, la Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che documenta:
a) le azioni attivate dai soggetti istituzionali competenti in attuazione della presente legge;
b) la funzionalità e le criticità dell’operatività e della gestione dei registri di cui all’articolo 5;
c) le attività di informazione e formative nonché le campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni sul territorio regionale;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative e il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.