Attività

Clausole valutative: L.R. 14 marzo 2024, n. 5 - Piemonte

Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà

Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di diffusione dello strumento giuridico dell'amministrazione condivisa di beni comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) un quadro complessivo dei comuni piemontesi che hanno attivato forme di amministrazione condivisa;
b) i progetti di cura complessivamente gestiti ed il numero di cittadini coinvolti nelle sperimentazioni.
3. Le relazioni documentano, inoltre, gli effetti degli strumenti di amministrazione condivisa fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, una stima del contributo ai progetti di riqualificazione urbana.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste.