Attività

Clausole valutative: L.R. 29 febbraio 2024, n. 2 - Umbria

Qualità del lavoro e dei servizi alla persona

Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di qualità del lavoro e dei servizi negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, nonché in termini di responsabilità sociale degli operatori economici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione legate alla presente legge.
4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo.
5. L'Assemblea legislativa cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti della valutazione attraverso il sito internet istituzionale o altre iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle imprese, dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge.