Attività

Clausole valutative: L.R. 25 gennaio 2024, n. 1 - Lombardia

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di effettiva diffusione sul territorio regionale del servizio di psicologia delle cure primarie e accesso a prestazioni di assistenza psicologica di prossimità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quale è lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;
b) in che misura i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, qual è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia, quali prestazioni sono state erogate;
c) in che misura la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse;
d) con quali modalitàè stato assicurato agli adolescenti e ai loro familiari l'accesso rapido e diretto al servizio di psicologia delle cure primarie;
e) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.