Attività

Clausole valutative: L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 - Emilia Romagna

Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti

Art. 14
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali e dei Boschi vetusti individuati sul territorio regionale ed assoggettati alle tutele previste dalla legge n. 10 del 2013 Sito esterno ;
b) tipologia e localizzazione degli Alberi monumentali regionali e dei Boschi vetusti regionali di cui all’articolo 6 dalla presente legge;
c) misure adottate per favorire e incentivare la conservazione e la valorizzazione degli Alberi monumentali di cui all’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno , degli Alberi monumentali regionali, dei Boschi vetusti di cui all’ articolo 7 della legge n. 10 del 2013 Sito esterno e dei Boschi vetusti regionali;
d) riepilogo delle spese direttamente sostenute dalla Regione e dei contributi regionali erogati per la gestione e la valorizzazione degli esemplari arborei e dei boschi presenti sul territorio emiliano-romagnolo a cui è stato riconosciuto il carattere di monumentalità o di vetustà.
3. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.