Attività

Clausole valutative: L.R. 4 ottobre 2023, n. 12 - Umbria

Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti DE.CO.

Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei prodotti De.Co. sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione con cadenza annuale contenente dati e informazioni di dettaglio riguardanti:
a) i Comuni inseriti nel Registro regionale De. Co., i relativi prodotti De.Co., nonché ogni altra informazione, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 3, comma 1;
b) le azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti De.Co. messe in atto nell'anno di riferimento.
3. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge, coinvolgendo i soggetti attuatori e i destinatari degli interventi previsti.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.