Attività

Clausole valutative: L.R. 24 novembre 2023, n. 32 - Piemonte

Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro

Art. 60.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per assicurare l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale entro il 31 marzo, alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione sullo stato di attuazione della legge, nonché sul grado di avanzamento nella realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
3. Ogni cinque anni la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seguenti informazioni:
a) una descrizione complessiva delle modalità organizzative adottate, dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
b) un quadro degli interventi realizzati;
c) i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge;
d) una stima del contributo al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.
4. La Giunta regionale utilizza anche le analisi e gli studi predisposti ai sensi dell'articolo 15 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.