Attività

Clausole valutative: L.R. 20 ottobre 2023, n. 18 - Sicilia

Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e della figura dello psicologo delle cure primarie

Art. 5
Clausola valutativa
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Assessore regionale per la salute trasmette alla Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sui servizi di assistenza psicologica delle cure primarie. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati e informazioni:
a) distribuzione territoriale dei Servizi di psicologia delle cure primarie attivati in ciascuna ASP e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
b) numero di richieste di consulenza psicologica delle cure primarie pervenute e numero di utenti presi in carico, distinti per classi di età;
c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e indicazioni di possibili azioni per superarle.
2. La Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana utilizza gli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 1 anche al fine di valutare l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica delle cure primarie nel territorio regionale.