Attività

Clausole valutative: L.R. 29 giugno 2023, n. 9 - Piemonte

Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Art. 7.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, di supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, nonché di contrasto ai fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia una relazione alle commissioni consiliari competenti, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che contiene la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, su proposta del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale.
3. La relazione di cui al comma 2 contiene, inoltre, almeno le seguenti informazioni:
a) il numero complessivo degli istituti scolastici presenti nel territorio regionale che hanno previsto l'istituzione del Servizio, suddivisi per tipologia di ogni ordine e grado statali e paritarie;
b) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, ordinati per tipologia di interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
c) l'ammontare delle risorse stanziate nel periodo di riferimento con l'indicazione delle risorse stanziate ed utilizzate;
d) una descrizione delle modalità di funzionamento del Servizio, le eventuali criticità emerse, i correttivi messi in atto e le eventuali proposte.
4. Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di rifinanziamento e eventuali modifiche alla legge.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
6. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.