Attività

Clausole valutative: L.R. 29 giugno 2023, n. 10 - Piemonte

Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza

Art. 12.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 71, comma 1, dello Statuto , informa periodicamente il Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge al fine di valutare il flusso delle prestazioni previste dalla stessa e i lavori del Tavolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione descrittiva contenente:
a) una descrizione sullo stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità;
b) il resoconto dei lavori del Tavolo di cui all'articolo 10;
c) il numero di test di cui agli articoli 5 e 7 effettuati e il costo sostenuto dalla Regione per la loro erogazione, con comparazione rispetto all'anno precedente a partire dal 2025, e ai due anni precedenti a partire dal 2026;
d) il numero di gestanti che annualmente accedono al test di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) a seguito del test di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e il numero di NIPT con esito negativo;
e) il numero di test di Coombs effettuati, con comparazione rispetto all'anno precedente a partire dal 2025, e ai due anni precedenti a partire dal 2026.
3. Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di rifinanziamento e eventuali modifiche alla presente legge.
4. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2, nonché ai fini dello svolgimento dei lavori del Tavolo di cui all'articolo 10.