Attività
Clausole valutative: L.R. 29 giugno 2023, n. 10 - Piemonte
Art. 12.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 71, comma 1, dello Statuto , informa periodicamente il Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge al fine di valutare il flusso delle prestazioni previste dalla stessa e i lavori del Tavolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione descrittiva contenente:
a) una descrizione sullo stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità;
b) il resoconto dei lavori del Tavolo di cui all'articolo 10;
c) il numero di test di cui agli articoli 5 e 7 effettuati e il costo sostenuto dalla Regione per la loro erogazione, con comparazione rispetto all'anno precedente a partire dal 2025, e ai due anni precedenti a partire dal 2026;
d) il numero di gestanti che annualmente accedono al test di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) a seguito del test di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e il numero di NIPT con esito negativo;
e) il numero di test di Coombs effettuati, con comparazione rispetto all'anno precedente a partire dal 2025, e ai due anni precedenti a partire dal 2026.
3. Le relazioni presentate costituiscono la base informativa per valutare le modalità di rifinanziamento e eventuali modifiche alla presente legge.
4. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale sono rese pubbliche.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2, nonché ai fini dello svolgimento dei lavori del Tavolo di cui all'articolo 10.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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