Attività

Clausole valutative: L.R. 6 marzo 2023, n. 2 - Umbria

Disposizioni in materia di amministrazione condivisa

Art. 20
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , entro il primo trimestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni di dettaglio riguardanti:
a) le iniziative di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento avviate ai sensi della presente legge, con l'indicazione delle amministrazioni procedenti, gli enti del Terzo settore coinvolti ed i relativi esiti;
b) gli accordi di collaborazione in essere, ai sensi dell' articolo 18 ;
c) le attività di valutazione di impatto sociale avviate o concluse ai sensi della presente legge, con l'illustrazione degli effetti delle attività svolte, rispetto agli obiettivi individuati.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.