Attività

Clausole valutative: L.R. 3 marzo 2023, n. 9 - Friuli Venezia Giulia

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione

Art. 17
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2025 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 13, presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono descritti i risultati dei monitoraggi delle azioni di cui agli articoli da 2 a 12 della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.