Attività

Clausole valutative: L.R. 6 dicembre 2022, n. 27 - Lombardia

Definizione e funzionamento delle unità spinali del servizio sociosanitario regionale lombardo

Art. 14
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti progressivamente per migliorare i percorsi di cura e riabilitazione delle persone con lesione al midollo spinale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali caratteristiche qualitative e quantitative hanno la rete territoriale delle unità spinali e i gruppi multidisciplinari che vi operano;
b) con quali modalità ed esiti le unità spinali riescono a garantire tutti gli aspetti dell'assistenza clinico-diagnostici, funzionali, psicosociali e di continuità assistenziale e quali le criticità riscontrate;
c) in che misura sono stati elaborati e realizzati i progetti riabilitativi individuali e con quali esiti in termini di recupero dell'autonomia delle persone con lesione al midollo spinale;
d) in che misura la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
e) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte.
2. I dati statistici del registro regionale previsto all'articolo 10 sono parte integrante della relazione al Consiglio.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
4. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.