Attività

Clausole valutative: L.R. 15 novembre 2022, n. 39 - Toscana

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base

Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:
a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.
3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l’implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.