Attività

Clausole valutative: L.R. 14 novembre 2022, n. 16 - Friuli Venezia Giulia

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia

Art. 27
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, con particolare riguardo a:
a) lo stato di avanzamento dell'attuazione della presente legge, anche attraverso gli atti conseguenti previsti;
b) lo stato di realizzazione del nuovo sistema di finanziamento, con particolare attenzione al rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del nuovo sistema, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.