Attività

Clausole valutative: L.R. 8 ottobre 2022, n. 28 - Abruzzo

Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni

Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la struttura tecnica regionale competente presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la Legislazione una relazione dalla quale emergano le seguenti informazioni:
a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche, divise per ASL di appartenenza;
b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche per Asl di appartenenza;
c) esiti dell'attivita' di monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica di cui all'articolo 5.
3. La relazione di cui al comma 2 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne effettuano l'esame.