Attività
Clausole valutative: L.R. 27 luglio 2022, n. 10 - Piemonte
Art. 12.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 46 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione e alla cura dei DNA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta, una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive, in particolare:
a) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;
b) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei DNA;
c) lo stato di avanzamento della costituzione nelle aziende sanitarie locali di interventi ambulatoriali, con i dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa;
d) le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
e) le iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse sul territorio regionale;
f) lo stato di attivazione dei percorsi domiciliari di cura e assistenza;
g) un quadro puntuale contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate all'attuazione degli specifici interventi.
3. La prima relazione informa specificamente in merito alle prime fasi di attuazione della legge, con particolare riguardo all'adozione degli adempimenti previsti dall'articolo 11 e allo stato di realizzazione dei medesimi.
4. Il Consiglio regionale, sulla base delle relazioni presentate, verifica la corrispondenza delle risultanze dell'attuazione della legge in relazione alle sue finalità, anche al fine di valutare eventuali disposizioni correttive.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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