Attività

Clausole valutative: L.R. 1 giugno 2022, n. 13 - Veneto

Disciplina delle attività di protezione civile

Art. 31
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge; a tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, presenta alla competente commissione consiliare una relazione che descrive e documenta le iniziative, le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle attività di protezione civile, anche con riferimento ai volontari, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.