Attività

Clausole valutative: L.R. 29 marzo 2022, n. 6 - Lazio

Cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili

Art. 3
Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) quante domande di contributo sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate, quante non ammesse a contributo con la motivazione dell’esclusione;
b) la tipologia delle iniziative realizzate, i soggetti coinvolti, gli esiti conseguiti, anche in termini di adesione, partecipazione e soddisfacimento;
c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi.
2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.