Attività

Clausole valutative: L.R. 1 marzo 2022, n. 4 - Toscana

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani

Art. 5
Clausola valutativa
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione per illustrare le misure adottate, in particolare:
a) il numero di domande presentate per accedere alle misure, quelle rifiutate e quelle ammesse con gli importi erogati; per ciascuna impresa incentivata, il numero degli addetti, distinto per genere e fascia di età, nonché il relativo fatturato;
b) i comuni che hanno sottoscritto Patti di comunità ai sensi dell’articolo. 3, specificando il numero, l’oggetto e la durata delle convenzioni stipulate;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente i risultati di un’indagine sul tasso di sopravvivenza delle imprese che hanno usufruito degli incentivi, in rapporto a quello di imprese con caratteristiche analoghe, operanti in territori che non rientrano nell’ambito incentivato ai sensi della presente legge.