Attività

Clausole valutative: L.R. 21 dicembre 2021, n. 32 - Abruzzo

Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa. A tal fine, la struttura tecnica regionale competente presenta annualmente alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la Legislazione una relazione dalla quale emergano:
a) le informazioni relative agli assegni di natalita', con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune e/o frazione, degli elementi di priorita' presenti nei nuclei, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalita' di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
b) le informazioni relative agli incentivi per i nuovi residenti, con l'indicazione degli importi, del numero di beneficiari per comune, dei contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalita' di assegnazione e sui relativi controlli, delle eventuali integrazioni di risorse da parte degli enti locali;
c) gli elementi per valutare l'impatto delle misure poste in essere sul bilancio demografico del comune e/o frazione interessati e sulla durata di eventuali trasferimenti.
2. La Commissione consiliare di riferimento e il Comitato per la legislazione, esaminata la relazione, possono riferire al Consiglio regionale per l'assunzione di eventuali opportune determinazioni.
3. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.