Attività

Clausole valutative: L.R. 29 luglio 2021, n. 10 - Emilia Romagna

Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende USL regionali

Art. 2
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della presente legge, relativamente a:
a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;
b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
c) eventuali criticità emerse dall’applicazione della presente legge.