Attività

Clausole valutative: L.R. 15 luglio 2021, n. 19 - Piemonte

Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)

Art. 24.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno permesso il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
d) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al logo regionale "Slot, no grazie!";
e) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi sensibili;
f) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e quali le iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.
2. I soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 10, comma 2, attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale rende pubblica la relazione annuale, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti di analisi e formula direttive e indirizzi sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati.