Attività

Clausole valutative: L.R. 3 marzo 2021, n. 2 - Lazio

Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing

Art. 11
Clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) le risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle campagne informative previste dall’articolo 8 e degli interventi correttivi previsti dall’articolo 9, comma 2;
b) la tipologia e il numero dei beneficiari degli interventi realizzati e dei contributi concessi.