Attività

Clausole valutative: L.R. 28 maggio 2021, n. 12 - Piemonte

Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive

Art. 11
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione dell'uso della canapa in ambito agricolo, alimentare, industriale e ambientale.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:
a) lo stato di attuazione della presente legge;
b) le tipologie degli interventi realizzati di cui all'articolo 3;
c) le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali;
d) i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;
e) l'accesso al sostegno di cui all'articolo 7;
f) il possesso di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati;
g) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. Le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati di cui all'articolo 5 forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.