Attività

Clausole valutative: L.R. 19 maggio 2021, n. 9 - Piemonte

Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico

Art. 9
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, degli interventi e dei progetti finanziati di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai flussi turistici previsto all'articolo 5, comma 4;
b) le modalità procedurali adottate per la gestione del censimento delle strade storiche di montagna anche pedonali di interesse turistico di cui all'articolo 4, la sua distribuzione sul territorio regionale e la sua consistenza;
c) un quadro relativo al grado di fruizione degli itinerari suddivisi per tipologia, con l'indicazione degli escursionisti transitati a piedi, in bicicletta, in auto e con veicoli a trazione integrale, motocicli, con l'indicazione della nazionalità di provenienza;
d) un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate;
e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto.
3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.