Attività

Clausole valutative: L.R. 3 marzo 2021, n. 1 - Lazio

Disposizione in materia di cooperative di comunità

Art. 9
Relazione. Clausola di valutazione degli effetti finanziari
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente in materia di lavoro e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento;
b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dall'articolo 4;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi e degli incentivi concessi.