Attività

Clausole valutative: L.R. 30 marzo 2021, n. 7 - Abruzzo

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicita' biennale, presenta al Consiglio una relazione che documenta:
a) i criteri e le modalita' di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalita' di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti;
b) le attivita' del Comitato Scientifico Regionale di cui all'articolo 2.
2. In sede di prima presentazione della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, sulla base delle evidenze emerse dalle relazioni annuali di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), presenta al Consiglio regionale un progetto per valutare la fattibilita' tecnica ed economica dell'eventuale partecipazione regionale alle spese previste per gli esami diagnostici e i trattamenti necessari a favore dei soggetti affetti da fibromialgia.
3. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne effettuano l'esame.