Attività

Clausole valutative: L.R. 23 febbraio 2021, n. 2 - Lombardia

Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie

Art. 11
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in relazione alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) le azioni attivate dalla Regione per il riconoscimento precoce dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;
b) lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST di interventi ambulatoriali, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti e alle liste di attesa;
c) le attività formative rivolte a operatori sanitari e sociosanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le iniziative di sostegno alle famiglie promosse dalla Regione;
d) le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.