Attività

Clausole valutative: L.R. 14 dicembre 2020 , n. 23 - Lombardia

Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche

Art. 18 bis
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e trattare le dipendenze patologiche e nel favorire il reinserimento delle persone affette da dipendenza patologica. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che documenta e descrive:
a) l’evoluzione e le dimensioni del fenomeno delle dipendenze patologiche;
b) l’evoluzione del Sistema di cura regionale lombardo per le dipendenze patologiche;
c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria;
d) gli interventi realizzati, specificandone caratteristiche, obiettivi, risorse, beneficiari ed esiti;
e) le eventuali criticità di attuazione e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
f) le attività di ricerca e studio programmate e gli esiti di quelle realizzate;
g) gli esiti delle analisi del tavolo di coordinamento tecnico e delle attività del Comitato di indirizzo e coordinamento.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare segnalano all’Assessore regionale competente quesiti e priorità dell’informativa prevista al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.