Attività

Clausole valutative: L.R. 1 ottobre 2020, n. 23 - Piemonte

Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva

Art. 22.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'Osservatorio regionale in materia di sport, presenta, contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale della proposta di programma pluriennale, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale.
3. La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni:
a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;
b) lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo, il numero e le caratteristiche dei beneficiari, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti;
c) il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;
d) una stima delle ricadute in ambito turistico, sociale ed economico attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.
4. Nella relazione è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, istituito dalla legge regionale 18/2000 .
5. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.