Attività

Clausole valutative: L.R. 3 luglio 2020, n. 27 - Veneto

Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico

Art. 5
Clausola valutativa
1. Ogni due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge indicando, in particolare:
a) l’entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione;
b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione;
c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente;
d) eventuali problematiche e criticità insorte durante l’attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.