Attività

Clausole valutative: L.R. 2 luglio 2020, n. 5 - Lazio

Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo

Art. 14
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nella promozione, valorizzazione e sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo. A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza di ogni documento programmatico, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) gli interventi realizzati, descrivendone le modalità attuative, la diffusione sul territorio, i soggetti pubblici e privati coinvolti, i risultati ottenuti, con particolare riguardo:
1) al sostegno alle attività legate alla produzione delle opere cinematografiche e audiovisive;
2) alla diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive, alla promozione del cinema di qualità, della cultura cinematografica e audiovisiva e alla formazione del pubblico;
3) alle iniziative per attrarre nel territorio regionale le produzioni cinematografiche e audiovisive;
4) alla promozione delle attività di esercizio cinematografico;
5) alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale e al potenziamento delle competenze;
b) le risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie di interventi, con indicazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari;
c) le eventuali criticità emerse, anche segnalate dagli operatori del settore, le misure adottate per farvi fronte e i punti di forza riscontrati nel corso dell’attuazione degli interventi.