Attività

Clausole valutative: L.R. 2 marzo 2020, n. 2 - Campania

Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari

Art. 22
Causola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno informa il Consiglio regionale riguardo alle modalità di attuazione della legge ed ai risultati ottenuti nell’attività di prevenzione del DGA, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. La Giunta regionale, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini di cui al comma 1, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle ASL, dei comuni e degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale apposita relazione sulla prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal DGA, contenente le seguenti informazioni:
a) il quadro generale dell’andamento del fenomeno del DGA in Campania, alimentato eventualmente dalle specifiche indagini epidemiologiche realizzate;
b) il quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 5, 6, 13, 14, 16 e 17 con evidenza dei criteri e delle motivazioni di distribuzione delle risorse sul territorio regionale;
c) il quadro dei finanziamenti, dei benefici e dei vantaggi economici erogati dalla Regione Campania ai sensi della presente legge, in particolare di quelli a valere sulle risorse di cui al Fondo per il DGA assegnate alla Regione in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 208/2015;
d) una relazione sugli atti adottati dai comuni, ai sensi dell’articolo 7.
3. La relazione prevista al comma 2 è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania in apposita sezione, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame e ad ogni contenuto inerente alla materia del contrasto del DGA.
4. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal presente articolo nell’ambito delle specifiche attività.