Attività

Clausole valutative: L.R. 27 marzo 2020, n. 10 - Puglia

Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia

Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) gli interventi realizzati per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” presenti sul territorio regionale;
b) gli interventi realizzati per la tutela, la valorizzazione, e la fruibilità pubblica degli archivi storici e dei centri di documentazione;
c) le risorse stanziate ed erogate in relazione alle diverse tipologie di interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati ottenuti;
d) le criticità emerse nell’applicazione della presente legge.