Attività

Clausole valutative: L.R. 18 febbraio 2020, n. 5 - Marche

Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva

Art. 9
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
b) gli interventi attuativi di questa legge contenuti nella programmazione indicata all'articolo 8;
c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.