Attività

Clausole valutative: L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 - Abruzzo

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicita' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Art. 21
Valutazione risultati conseguiti
1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:
a) realizzazione di economie di gestione;
b) ottimizzazione delle attivita' comuni svolte in forma associata;
c) riduzione degli oneri a carico della contribuenza.
2. Per l'assolvimento dell'attivita' valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1, anche con dati e informazioni relativi:
a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;
b) alla gestione in forma associata di attivita', con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonche' delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;
c) alle ulteriori attivita' di cui agli articoli 16 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1996) e 17 (Modifiche alla l.r. 42/2012) assegnate ai Consorzi di bonifica, con particolare riferimento agli interventi urgenti e indifferibili e alle attivita' di pronto intervento in materia di protezione civile.
3. La relazione di cui al comma 1 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 e' approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.