Attività

Clausole valutative: L.R. 29 novembre 2019, n. 28 - Emilia Romagna

Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;
d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.