Attività

Clausole valutative: L.R. 9 agosto 2019, n. 42 - Puglia

Istituzione del Reddito energetico regionale

Art. 6
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;
c) il numero dei soggetti beneficiari;
d) il totale dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l’ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.
2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.