Attività

Clausole valutative: L.R. 1 agosto 2019, n. 27 - Marche

Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica

Art. 11
Clausola valutativa
1. A partire dal primo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all' Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sull'impatto nel territorio regionale della normativa nazionale ed europea in materia, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) la percentuale del rifiuto compostabile sul totale del rifiuto prodotto;
b) la quantità della frazione di sopravaglio rispetto al totale del rifiuto indifferenziato avviato al trattamento meccanico biologico (T.M.B.);
c) il numero degli enti che hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6;
d) gli interventi e le azioni realizzati specificandone i tempi di attuazione e i risultati conseguiti rispetto agli indicatori di risultato previsti nel programma regionale di cui all'articolo 9;
e) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.